Leggendo il commento di Quintarelli sul suo blog in relazione alla sentenza della corte di cassazione che ha dato ragione al G.I.P. del tribunale di Bergamo in merito al sequestro, sul territorio italiano, del sito The Pirate Bay mi è balzata agli occhi una parte della motivazione dove la cassazione dichiara che
Quindi, da quel poco di legalese che capisco, se il sito (www.thepiratebay.org) si fosse limitato a quanto sopra citato il sito sarebbe stato estraneo al reato contestatogli.
Quintarelli, replica al passaggio sopra, commentando che probabilmente i giudici non hanno ben chiaro cosa sia un protocollo di comunicazione ma io mi sento di andare oltre e, da tecnico, cerco di capire cosa significa la frase parola per parola.
Iniziamo dal sito web. Cos'è un sito web. A me viene da dire che un sito web è usualmente un servizio sulla porta 80 che fornisce delle informazioni, di solito sotto forma di HTML ma anche sotto forma di JPEG, GIF, PNG, XML, PDF e chi più ne ha più ne metta.
Ora se io ho un servizio in ascolto sulla porta 80 che, anzichè fornire pagine HTML, mette a disposizione il protocollo peer to peer o meglio, se io configuro il mio client peer to peer per accettare connessioni in entrata sulla porta 80
allora questo non è esattamente quello che dice la cassazione quando parla di "sito web (che) si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione (quale quello peer to peer)" e quindi, in questo caso, non mi sta la cassazione dicendo che questo è proprio un caso particolare per cui "il titolare del sito stesso (ossia io) sarebbe in realta' estraneo al reato"?
Evviva!!! Da domani tutti a condividere i nostri file LEGALMENTE sulla rete P2P grazie alla liberalizzazione della porta 80. Lo dice la cassazione 

