I volontari di protezione civile nei servizi di viabilità

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Tempo di lettura: 13 min

Spesso, durante eventi sportivi, troviamo agli incroci, i simpatici volontari della protezione civile, messi la a dirigere il traffico.

Ma siamo sicuri che quel compito a loro assegnato sia leggittimo? Mi onoro di ripubblicare questa interessante analisi dell'amico e collega Gianni Alessandrini che, con dovizia di particolari, analizza e elenca la normativa inerente la viabilità stradale e alla famosa "paletta".

Spesso si vengono a trovare ordinanze o provvedimenti dei Sindaci, o Assessori, che assegnano ufficialmente compiti di viabilità ai volontari di P.C. o che addirittura “autorizzano” all’uso della “paletta”. Ma ciò è lecito?

Per quanto riguarda la non rara evenienza in cui un amministratore locale provveda, con atto proprio, ad assegnare compiti di viabilità ai volontari di P.C. o, addirittura a spingersi ad autorizzare il porto di “paletta” come quelle delle forze di polizia stradale -intese quali quelle più sopra richiamate – appare evidente che sono provvedimenti privi di qualsiasi fondamento giuridico non rinvenendosi, nelle norme vigenti, alcuna possibilità di assegnare ai volontari di P.C. questi compiti o strumenti.

Giova ricordare che ogni provvedimento amministrativo è necessario contenga ADEGUATA MOTIVAZIONE e preciso RICHIAMO LEGISLATIVO di norme che consentano all'autorità che emana l'atto di esercitare un determinato “potere”: orbene, nessuna norma consente agli amministratori locali di chiamare in causa i volontari né di assegnargli la “paletta”!!

Infatti se osservate provvedimenti simili troverete frequentemente richiami di legge che, se esaminati con attenzione, non consentono all'amministratore locale di delegare, autorizzare, consentire o chiamare in causa a qualsiasi titolo volontari di P.C., il più frequente di questi richiami legislativi è l'art. 7 del C.d.S in cui tutto si dice tranne che prendere in considerazione i volontari…leggere per credere.

Ma quindi il volontario può essere munito di Paletta con disco rosso o no?

L'art. 24 del regolamento d'esecuzione al c.d.s. (che chiameremo d‟ora in avanti Reg. c.d.s.) ci dice che il SEGNALE DISTINTIVO che i soggetti (art. 12 c.d.s.) che espletano i servizi di polizia stradale ( art. 11 c.d.s.) usano quando non sono in uniforme è quella comunemente vista nelle mani dei vari soggetti che operano sulla strada in divisa e, alle volte, in borghese.

palettaIl SEGNALE DISTINTIVO - paletta - regolamentare è un disco di 150 mm di diametro, con centro rosso di 100 mm di diametro e con manico di 300 mm. La nota posta sotto la figura “I.2 art. 24” del Reg. c.d.s. ci dice: “Tipo e dimensioni del segale distintivo del quale è munito il personale cui spetta la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”

Quindi cosa ci fanno i volontari con in mano queste palette?

Se è consuetudine vedere volontari in divisa - o in borghese - utilizzare una paletta come quella descritta (con tutto il meritevole di plauso che si deve attribuire a chi la usa per una giusta causa) è altrettanto vero che NON può essere utilizzata da chi non è POLIZIA STRADALE e per di più è chiaramente indicato che serve per la “… prevenzione e l'accertamento delle violazioni…”.

Quindi nessun volontario può legittimamente usare, possedere o tenere su un veicolo del corpo o associazione cui appartiene una paletta simile.

Ma se la voglio usare lo stesso? Che mi fanno? Magari la compro solo col disco rosso, senza indicare sul bordo il nome del gruppo cui appartengo!

L'uso illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – può configurare la denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per violazione degli artt. 323 Codice Penale (abuso d'ufficio)

  • pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione ; oppure art. 471 C.P. (uso abusivo di sigilli e strumenti veri)
  • pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00.

Il tutto con sequestro della paletta utilizzata. Ancora, l'art. 497/ter del C.P. prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena della reclusione da 1 a 4 anni! Senza contare che il successivo art. 498 punisce con una “semplice” sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 chi usurpa “titoli e onori” diversi da quelli previsti dall'art. 497/ter, in parole povere chiunque abusivamente “porti in pubblico divise o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico”.

E non cerchiamo di “barare” creando palette - ma anche divise, simboli o distintivi - di dimensioni leggermente diverse, ma uguali per colori e forme perché il Ministero dell'Interno con una circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100 ha chiarito e precisato che : “…rientrano nella fattispecie di cui all'art. 497/Ter anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”.

Ancora, possiamo citare l'art. 28 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) dispone la necessità di una licenza per la fabbricazione e la detenzione dei “contrassegni di identificazione”, tra cui riconosciamo anche la nostra “paletta”, e per cui la norma prevede sanzioni - diversa da quelle sopra richiamate - che sono la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 500,00 ad € 3.000,00.

Ma è poi così indispensabile avere una “paletta” per renderci utili al prossimo come volontari?

Riguardo, ad esempio, alle competizioni ciclistiche su strada, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, aggiornato e modificato più volte successivamente, è stato disposto che il personale in servizio di “scorta tecnica” debitamente abilitato (non quindi un volontario di P.C. o altro, attenzione!) debba avere in dotazione una PALETTA conforme al modello stabilito in apposito allegato alla stessa disposizione di cui stiamo trattando. Paletta gare ciclisticheQuesta paletta NON è uguale a quella in uso alle forze di polizia stradale, si badi bene, ma è un disco rosso con bordo bianco lunga 45 cm di cui 15 cm è il disco: nessuna scritta deve essere presente!

Inoltre il provvedimento ci dice che la paletta “…deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione sportiva autorizzata…” (art. 6/3° e 6/bis/2°). A seguire l'art. 12/6° indica al personale addetto ai servizi di scorta tecnica con veicoli a quale distanza deve essere utilizzata per segnalare l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica e, cosa importante, “…l'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato”.

L'art. 12/bis/6° invece tratta degli obblighi per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva che, in buona sostanza, è fermo sulla strada, e ci dice che la paletta “...deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi….”; anche qui troviamo che “… l'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi in cui indicati è vietato”.

Come si vede l'uso della PALETTA, anche laddove è prevista, è disciplinato in maniera dettagliata e non consente molta autonomia.

Riassumendo, nelle gare ciclistiche

  1. la paletta di segnalazione per le gare ciclistiche può essere usata solo da personale abilitato così come previsto dal provvedimento del Ministero appena citato: c'è un esame da superare, tanto per dirla breve, non tutti possono inventarsi “servizio di scorta”, quindi non possono usarla i volontari “generici” ancorchè animati da grande disponibilità o mandati da Sindaci o Assessori. Chi vuole intendere intenda;
  2. la paletta in questione non è uguale – né simile - a quella delle forze di polizia stradale: non ha simboli né iscrizioni, è solo un disco rosso;
  3. può essere usata solo nell'immediato avvicinarsi della carovana di ciclisti e per fermare i veicoli quando la carovana sta transitando, dopo metterla via!

Detto questo credo sia chiaro come il legislatore NON vuole che della paletta si faccia uso liberamente tanto che ne arriva a regolamentare nel dettaglio l'uso ed il personale che può usarla: ma solo in quei momenti, poi basta!

Cosa possiamo usare, legittimamente, al posto della paletta?

Sempre ammesso che ve ne sia bisogno una soluzione potrebbe essere quella contenuta nell'art. 42 del Reg. c.d.s. ove al comma 3° lettera b) prevede il transito alternato da MOVIERI.

paletta movieriLo stesso si trova nel Decreto Ministeriale 10/7/2002 (Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo).

In pratica è previsto che nelle strettoie o nei sensi unici alternati due uomini (MOVIERI) muniti di paletta possono gestire i veicoli facendoli fermare o proseguire a seconda delle possibilità del luogo.

La paletta,  in questo caso, è individuata nella “Figura II 403 art. 42” del Reg. C.d.s., ossia del diametro di 30 cm e con manico di 20 cm rivestite da un lato di pellicola rifrangente rossa (indica FERMARSI) e dall'altro di pellicola rifrangente verde (indica PROSEGUIRE).

I  MOVIERI possono anche fare uso di bandierine di colore arancio fluorescente delle dimensioni NON inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti al rallentamento ed a una maggiore prudenza. Le bandiere possono essere mosse anche da dispositivi meccanici. Detto questo, il campo di utilizzo si restringe sempre di più.

Cosa possono fare e cosa possono utilizzare i nostri volontari?

Credo possa dirsi che, richiamando L'art. 38/2° c.d.s.: “…. gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale…”.

Per segnaletica stradale deve intendersi quella indicata nel comma 1° dello stesso art. 38 c.d.s che redita: “… la segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

  • segnali verticali,
  • segnali orizzontali,
  • segnali luminosi,
  • segnali o attrezzature complementari."

Sempre richiamando l'art. 38/2° troviamo che la “gerarchia” dei segnali sopra richiamati pone come principali e prevalenti su tutti gli altri quelli effettuati dalle forze di polizia, infatti l'art. 43/1° ci dice che: “ …gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico….” E siccome gli “agenti preposti” sono quelli individuati dagli artt. 11 e 12 c.d.s più sopra richiamati è evidente che i volontari di P.C. non sono tra questi.

A seguire si rilevi come il comma 2° dell'art. 38 ci dice che gli utenti della strada devono rispettare, nell'ordine, la segnaletica stradale come segue:

  1. i segnali dei semafori prevalgono su quelli verticali e orizzontali alle intersezioni,
  2. i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali,
  3. i segnali orizzontali sono “l'ultima” segnaletica da osservare
  4. seguiti solo dai“complementari”.

Ricordo che sopra tutti questi prevale quella degli agenti (non dei volontari). Quindi se un volontario deve esserci (!?) che sia accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento e non si trovi una intersezione - ad esempio - in cui un determinato obbligo o divieto sia “imposto” solo dalla presenza del nostro volenteroso “arancione rifrangente” che si sbraccia e “spaletta”: il conducente di un auto avrebbe tutti i diritti d'ignorarlo perché il volontario non è “segnale stradale” né polizia stradale…ma solo un pedone in mezzo alla strada che attraversa fuori dagli attraversamenti pedonali!!!

Suggerimenti.

In sostituzione della paletta perché non pensare a un “bastone luminoso” di colore rosso? O ad una torcia di colore rosso, o ad una paletta di dimensioni - ad esempio - 1 centimetro più piccola, o più grande, di quella prevista dall'art. 24 Rreg. C.d.s. di forma ottagonale, anziché tonda, come per il segnale di STOP, oppure una paletta tonda con un pittogramma di “scolari” al centro anziché il disco rosso con lo stemma della Repubblica Italiana?

Con queste “invenzioni” si supererebbe il limite dell'uso improprio e vietato  della “paletta” identica a quella delle forze di polizia stradale e si otterrebbe probabilmente lo stesso risultato… ma sono solo alcune ipotesi e suggerimenti, altre diverse e migliori potrebbero essere le soluzioni dando libero sfogo alla fantasia anche se non posso garantire nulla sulla assoluta legittimità dell'intervento effettuato con queste modalità proprio in seguito ai richiami di cui sopra.

E le tute in dotazione …?

Ben vengano le tute a colori sgargianti! Gli operatori su strada devono essere visibili il più possibile. Ci soccorre il già citato D.M. 10/7/2002 laddove prevede che il personale al lavoro in una zona di strada interessata da lavori (ripeto: LAVORI) debba essere costantemente visibile sia dagli utenti che dagli altri lavoratori.

Obbligo quindi di indossare capi d'abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3 conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9/6/1995 o alla normativa UNI EN 471, cosa che credo tutti i gruppi di P.C. O volontari del soccorso sanitario abbiano già in dotazione.

In quali casi siamo legittimati a regolare il traffico (o più in generale operare soccorsi)?

Sin qui si è sempre parlato di lavori su strade e, a parte interventi dei volontari per blocchi alla circolazione dovuti a voragini sulla carreggiata (ad esempio….) dove la P.C. può legittimamente essere chiamata ad intervenire per regolare il traffico a motivo del lavoro da eseguire per la riparazione della strada, non si trova ancora risposta e giustificazione alla “presenza giuridica” di personale volontario sulle strade per regolare la viabilità in occasione di manifestazioni sportive o eventi che richiedano la chiusura di una strada o la deviazione del flusso veicolare.

Ricapitolando, nessun volontario può imporre obblighi, divieti o limitazioni alla circolazione sulle strade secondo il dettato ordinario contenuto nel vigente c.d.s e norme correlate.

Ma, esistono parecchi ma che possono “soccorrere” il nostro volontario impegnato in servizi di viabilità e soccorsi sanitari in genere:

  1. l'art. 652 Codice Penale,
  2. l'art. 2045 Codice Civile,
  3. l'art. 51 Codice Penale,
  4. l'art. 54 Codice Penale,
  5. l'art. 4 L. 689/81.

E sono solo una parte di norme nazionali che, ritengo, possano concorrere a giustificare la presenza dei volontari di P.C. o del Soccorso Sanitario ad operare su una strada con funzioni di regolazione del traffico modificandone i flussi o vietando la circolazione.

Se esaminiamo uno per uno gli articoli sopra richiamati che, detto per inciso, non ritengo né pretendo essere esaustivi della materia perché non posso escludere che altri studiosi del diritto più autorevoli del sottoscritto possano trovarne altri o confutare la validità di questi, scopriamo che:

a) L'art. 652 C.P. in rubrica titola “rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto”; che ci azzecca? Direte voi.

Presto detto, se si legge attentamente il testo si scopre che, al di là della singolare titolazione è previsto che: “Chiunque, in occasione di …omissis… un pubblico infortunio o di un comune pericolo ..omissis… rifiuta , senza giusto motivo di prestare il proprio aiuto o la propria opera…. omissis… è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 309,00”

Per “COMUNE PERICOLO” deve leggersi ciò che lo stesso Codice Penale richiama agli articoli dal 422 al 437 laddove si intendono tutti i possibili pericoli per l'incolumità pubblica:

  • I) art. 422 CP: strage,
  • II) art. 423 CP: incendio.
  • III) art. 423 bis CP: incendio boschivo,
  • IV) art. 426 CP: inondazione, frana valanga,
  • V) art. 428 CP: naufragio, sommersione, disastro aviatorio,
  • VI) art.430 CP: disastro ferroviario,
  • VII) art. 432 CP: attentati alla sicurezza dei trasporti,
  • VIII) art. 433 CP: attentati alla sicurezza degli impianti per energia elettrica, gas o comunicazioni,
  • IX) art. 434 CP: crollo di costruzioni,
  • X) art. 436 CP: sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni,
  • XI) art. 437 CP: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Questi sopra riportati sono eventi che chiamano in causa proprio il personale di P.C. e del soccorso sanitario volontario. In che misura e come l'art. 652 si collega agli articoli sopra riportati?

Mi sembra chiaro che se un volontario viene chiamato ad intervenire perché si è verificato un fatto riconducibile, ad esempio, a quello previsto dal punto IX) ovvero “crollo di costruzioni”, ancorché doloso, ovvero provocato ad arte per danneggiare ed uccidere (ma la causa e la motivazione non riguardano il volontario di PC o del soccorso sanitario) si è, non solo autorizzati legalmente ad intervenire, ma si è anche OBBLIGATI a farlo!!

Da qui ne segue che i volontari chiamati a regolare il traffico sulla strada interessata dal crollo ben potranno operare con tutti i poteri che ne derivano dal mandato che il “pubblico ufficiale” che li ha chiamati ad operare ha dato loro. Si osservi che per “Pubblico Ufficiale” dobbiamo intendere colui che (vedere art. 357 CP), a nome della Pubblica Amministrazione dirige e segue le operazioni di soccorso nell'immediatezza dell'evento: polizia,vigili del fuoco, etc…

Ovviamente si potranno ricevere disposizioni dalle autorità -ripetiamo, incarnate da un “Pubblico Ufficiale”- che saranno, o  dovrebbero essere, chiare nel definire cosa e come dovrà operare ogni singolo volontario. Nel dettaglio si potranno ricevere indicazioni, ad esempio, circa la chiusura di una strada, con il “potere”conseguente di allontanare veicoli impedendo loro l'acceso ad una determinata area.

Se il conducente di un veicolo o un pedone se il divieto riguarda anche i pedoni, non volesse aderire al divieto, il volontario potrà - e dovrà chiamare in causa l'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni previste (una qualsiasi fora di polizia, per intenderci) e MAI minacciare o pretendere di applicare o far credere di poter applicare sanzioni di qualsiasi genere.

Nell'appena delineato vasto campo d'azione si può agevolmente constatare che i volontari di PC ed i soccorritori sanitari possono regolare il traffico sempre nel rispetto di quanto disposto dalle autorità competenti, ossia dai Pubblici Ufficiali presenti sul posto ed incaricati di seguire le operazioni o, laddove manchino, per il solo tempo necessario a svolgere i compiti specifici cui si è demandati.

Quale nota “curiosa” si osservi come L'art. 652 CP ci dice anche e soprattutto che chi non si presta al soccorso, così come richiesto da un Pubblico Ufficiale, rischia l'arresto fino a 3 mesi. Quindi se i volontari stanno fermando veicoli e lo fanno perché è stato chiesto da un Pubblico Ufficiale, nessuna norma potrà “incriminare” il volontario per avere effettuato un servizio altrimenti non previsto dalle norme del c.d.s in circostanze ordinarie. In questo caso potrebbero anche ricevere in dotazione una paletta ma se l'ha fornita il “pubblico ufficiale” nessun problema.

Lo stesso deve intendesi il caso di sinistri stradali che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 652 CP laddove riporta “pubblico infortunio” potendosi intendere, l'incidente stradale, uno di questi. Quindi operare servizi di viabilità generale nel caso di incidenti stradali laddove un agente di polizia stradale (ricordare L'art. 12 c.d.s.) lo abbia espressamente richiesto è perfettamente legittimo.

b) l'art. 2045 C.C. in rubrica dice “Stato di necessità” e serve a “giustificare” un fatto che può sì avere cagionato un danno a terzi, ma tale fatto era motivato dalL'esigenza di salvare sé o altri da pericolo o danno grave. Questo articolo serve ai volontari per “evitare” che, nel corso di eventuali servizi di viabilità - ma non solo in questi casi - si incorra in richieste risarcimento danni per avere vietato il transito a un importante uomo d‟affari che, impedito a giungere in tempo ad un appuntamento di lavoro, lamentasse la perdita di un “affare” di qualche milione di Euro ma i casi sono infiniti ed i legali hanno molta fantasia giuridica nel creare motivi per chiedere risarcimento danni. Questo articolo “serve” solo in caso di contenzioso in sede civile, non in sede penale né in caso di sanzioni amministrative.

c) l'art. 51 C.P. esclude la punibilità per un reato eventualmente commesso nel corso dell'adempimento di un dovere o conseguente ad un ordine legittimo della pubblica autorità. Inoltre se un fatto è commesso per ordine dell'Autorità del reato risponde chi ha
dato l'ordine.

d) l'art. 54 C.P. ci dice che viene esclusa la punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo o un danno grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. (simile all'art. 2045 CC.)

e) art. 4 Legge 24/11/1981 n° 689. Questo è applicabile a tutte le violazioni che rivestono carattere amministrativo. In buona sostanza ricalca in parte quello che prevedono i casi di cui alL'art. 51 e 54 CP ma è rivolto a quelle violazioni che, se commesse e rilevate, comporterebbero solo una sanzione amministrativa, quelle che comunemente ed impropriamente viene chiamata “multa”.

Riguardo alle multe un piccolo Chiarimento di carattere giuridico: le multe vere e proprie, sebbene si concretizzino nel dover pagare una somma di denaro non sono comminate dagli agenti di polizia che hanno accertato il fatto contrario alla legge ma, bensì, da un GIUDICE  dopo un processo mentre chi, ad esempio, passa col semaforo rosso è punito con la “sanzione amministrativa” di € 71,00 e questa la applica direttamente l'agente di polizia che rileva il fatto direttamente sulla strada.

Con queste ulteriori informazioni possiamo pensare di muoverci nell'ambito della regolazione del traffico veicolare su strada con relativa sicurezza.

Riassumendo possiamo intervenire se siamo chiamati a farlo da una AUTORITA' PUBBLICA che ce lo chiede espressamente con un mandato preciso.

NON possiamo intervenire sanzionando o minacciando sanzioni di alcun genere, possiamo solo invitare chi ci osserva al rispetto delle norme cui siamo stati demandati di fare rispettare, con calma, rispetto e cortesia.

Si possono usare strumenti come la “paletta” se ci viene data in uso dall'autorità, altrimenti usiamo ciò che può essere meglio per farci vedere e comprendere (bandierine rosse, drappi colorati, cartelli esplicativi, messaggi variabili con pannelli a bordo di veicoli, etc.etc.)

MAI imporre qualcosa a qualcuno con la forza o la violenza, anche solo verbale! Se ve ne fosse bisogno allertare le forze di polizia – che sicuramente sapranno della nostra presenza – e semmai rilevare tutti i dati possibili dei trasgressori (numero di targa, veicolo, marca, modello, colore, elementi per riconoscere il soggetto etc. etc.)

Fatto questo nessuno potrà mai accusarci di avere indebitamente agito con poteri non propri o violato norme o cagionato danni.

5 thoughts on “I volontari di protezione civile nei servizi di viabilità

  1. mi capita spesso l'uso della paletta per lavoro sui corsi d'acqua ponti manutenzione centraline idro come comportarmi c vuole autorizzazione scritta usiamo paletta grande grazie

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  2. Sicuramente le leggi pubblicate sono corrette in finale cosa si può usare per svolgere il supporto tecnico dei servizi a noi assegnati?
    Cosa usare in caso di viabilità.

    Rispondi

  3. Con quasi 20 anni di esperienza in merito, con molta semplicità come ho fatto io tantissimi anni fa, ho scritto alla sezione amministrativa della polizia di stato presso il ministero dell'interno ponendo un quesito: Puo una persona, un volontario da una associazione riconosciuta, ambulanza, chiunque non appartiene direttamente al ministerno dell'interno o difesa, utilizzare lo ","Strumento Paletta" anche se richiesta dall'autorità comunale, provinciale o regionale"

    Rispost- Assolutamente NO! - L'accusa di questo reato è Ursurpazione di funzione pubblica" e se lo strumento paletta viene trovato in automezzi "viene aggiunto con l'intento all'uso" .
    Nemmeno la C.R.I. puo utilizzare la paletta.
    Non ha importanza i colori o la scritta, importante sono la misura del disco collogato a un manico, poi quello che cè scritto diventa "Abuso" e Aggravante in base alla situazione.

    l'unico possibile azione all'uso della paletta è l'incarico provvisorio avendo l'incarico di un Agente Giudiziario Carabinieri, Vigili Urabano, Polizia dello Stato, un incarico a un Cittadino, Volontario, chiunque per stato di necessità, che poi dovrà essere trascritto nel verbale i dati della persona dal al in data X . Non esiste altro.
    Poi in particolare se utilizzato lo stemma della prot.civ. nazionale cè una specifica legge che specifica il Penale l'utilizo dello stemma della prot.civ. in atti di viabilità, manifestazioni culturale, sportivi, ecc... non di emergenza.
    Penso che chiunque abbia dubbi potrà scrivere al ministero come scritto sopra e chiedere chiarimente come quesito.
    Certamente essere molto specifico e chiaro, non Vi prendete in giro Voi stessi non nè vale la pena.
    utilizzate le bacchete luminosi hanno un effetto uguale. lasciate perdere il senzo di potere NON nè vale il gioco Siamo tutti semplice Volontari e Basta !

    Rispondi

  4. Omissione di soccorso. A prescindere se sei volontario di protezione civile o semplice passante La legge 9 aprile 2003 n. 72 ha apportato le modifiche al codice penale italiano e al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso. Essa introduce l'allargamento della fattispecie nell'ambito della circolazione stradale. La norma è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003.

    Le principali modifiche possono essere così riassunte:

    1. Al primo comma dell'art. 593 del Codice Penale, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".

    2. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";

    b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";

    c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";

    d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".

    3. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse; b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse. Quindi escluso l'impossibilità per motivi fisici o mentali ogni cittadino che assiste ad un incidente ha l'obbligo di prestare assistenza anche al fine di evitare l'ulteriore aggravamento della scena critica (ferito schiacciato ripetutamente da auto in corsa) . Per "salvare" il ferito obbligatoriamente hai la necessità di indicare o fermare le auto in transito a maggior ragione se sei in divisa e se sei in attesa del sopraggiungere delle F.O. o dei VV.F. o delle ambulanze che chiaramente si saranno già dovute avvisare. D'altra parte il Codice Penale art. 357 -358 - 359 : Persona incaricata di pubblico servizio Per gli effetti degli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l'ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l'attività dell'agente sia imputabile al soggetto pubblico; va, infatti, considerato pubblico ufficiale non solo colui che con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi svolge attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti, in quanto in questi casi si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della pubblica amministrazione. - l'art. 359 Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione. Ora ritengo superflua e forviante la disquisizione sull'uso della paletta quando l'emergenza è tale da mettere a rischio la pubblica incolumità e per un qualsiasi e/o svariato motivo chiunque debba autorizzarti non è rintracciabile o raggiungibile. La cassazione e le sentenze sono chiarissime in merito alla possibilità soggettiva di contenere gli effetti di un evento disastroso. Inoltre vorrei ricordare che le vie di esodo e di fuga devono essere indicate in misura evidente e nel caso di emergenza anche da chi ne abbia le capacità. Un deflusso dinamico improvviso di tifosi in un imbuto provoca più morti di quanto non possa verificarsi per il crollo di una struttura. La rapidità dell'evento non consente alcuna relazione con le Forze dell'Ordine quindi se presenti i volontari di protezione civile stando alle sentenze hanno l'obbligo di intervenire segnalando il deflusso di tifosi agli automobilisti di passaggio. Il concetto è ribadito al verificarsi di crolli di edifici e/o cedimenti di alberi che invadono una delle carreggiata della pubblica via . Anche in questo caso dopo aver comunicato l'accaduto, al fine di evitare incidenti di auto con scontri frontali , il Volontario che non segnala ai passanti l'accaduto anche deviando il traffico stesso in attesa del sopraggiungere degli enti preposti commette un'altro reato penale .

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    Angelo Reply:

    Ma non è necessario l'uso di alcuna paletta per fare tutto ciò, c'è un abuso nell'uso di tale strumento, che è ad esclusivo supporto alle Forze dell'Ordine. Per la viabilità, anche qui discutibile in quanto non di competenza della protezione civile volontari, è concesso l uso di grandi palette rosso/verde e bandierine di segnalazione come previsto dal codice della strada.

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