Decreto del fare, WiFi libero, ma sarà proprio cosi?

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Tempo di lettura: 3 min

house-no-wifiAndiamo un momento a leggere e commentare il decreto del fare per vedere se è proprio vero che da domani ci aspetta il WiFi libero su tutto il territorio.

L'articolo in questione è il n. 10 ed ha un titolo emblematico "Liberalizzazione dell'allaccio dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica". Letta cosi sembrerebbe proprio il WiFi libero se non fosse che ci ricordiamo che esiste ancora un anacronistico decreto nato ai tempi della SIP, quando INTERNET non esisteva e quando, per attaccare qualcosa al doppino telefonico ossia alla "rete pubblica" bisognava essere autorizzati ossia che "All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e complessita' dell'impianto"

Questo decreto è stato, ad un certo punto, con il decreto legislativo del 26 ottobre 2010 n. 198 all'art.2 , esteso all'attuale rete pubblica ossia a INTERNET dove "Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalita' e ai sensi del comma 2." Quindi, per installare un router, un access point e comunque qualsisi terminale di comunicazione serviva un omino con il patentino. .

Allora, non è che, per caso, il titolo fa riferimento non tanto al WiFi quanto proprio a questo decreto anacronistoco andando quindi a sanare una cosa giusta ma che nulla ha a che vedere con il WiFi?

E, infatti, poco sotto, al punto 3, si legge: "al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n 198 sono state apportate le seguenti modifiche: l'articolo 2. è soppresso."

Quindi il punto 3. dell'art. 10 del decreto del fare dice che per l'installazione di router, modem e access point non e' necessario un'impresa con personale con certificazione per l'installazione di tali apparati. Quindi non c'entra nulla con il WiFi libero ma svincola chi prima installava apparati di rete a far parte di quella lobby di installatori con il patentino.

Passiamo al punto 1 del decreto del fare. Qui è difficile dare un'interpretazione ad un articolo fumoso in quanto il punto dice che "L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantie la tracciabilità del collegamento (MAC Address)".

Andiamo per ordine. Innanzitutto da nessuna parte c'è scritto WiFi quindi nel "L'offerta di accesso ad internet al pubblico" per me rientrano ADSL, Fibra, Sky, e cosi via. Quindi da oggi giungla selvaggia? Direi di no, io leggo che "è libera" e infatti, in Italia, l'accesso ad INTERNET non è vietato. Continuando "non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori". Ma perchè questo aggettivo "personale" quando bastava dire "non richiede l'identificazione degli utilizzatori". Se non richiede l'identificazione "personale" che identificazione richiede? Non è che questo vuole semplicemente dire che io l'utente lo posso identificare anche con altri modi che non sia quello di trovarmi di persona di fronte all'utente ma con altri sistemi "impersonali" quali il suo cellulare? E se, come prosegue il punto, ho l'obbligo di garantire la sua tracciabilità del collegamento ma senza identificazione, che me ne faccio? Glissando sul MAC Address che è sicurmente un errore da nerd-politichese

il punto 1 ci dice che si può offrire l'accesso ad internet al pubblico, che posso identificare gli utenti con metodi "impersonali" e che ho l'obbligo di tracciarli. Ditemi voi dov'è il WIFi libero.

Punto 2. Ribadendo di nuovo che devo tracciare le sessioni, "la traccia delle sesione", "ove non associata all'identità dell'utilizzatore, "non costituisce trattamento di dati personali...". Quindi, dato che lo traccio, ma non so chi è perchè conosco solo il suo numero di telefono e non altri dati identificativi, allora quelle sessioni non rientrano nei dati personali e quindi non sono soggette a privacy, non devo ottenere dall'utente un'autorizzazione al trattamento dei dati personali ne l'utente ne può richiedere la cancellazione.

Quindi al punto 2 il decreto del fare ci dice che le tracce degli utenti non sono dati personali. Niente WiFi libero.

Ultima parte del punto 2, gli alberghi, campeggi, e tutti gli esercizi che fanno altro e che, a margine, offrono il collegamento ad internet, non sono INTERNET POINT e quindi non hanno tutta una serie di obblighi che gli INTERNET POINT hanno quale la richiesta di autorizzazione alla questura e cosi via.

Concludendo, alcuni punti sono stati chiariti, dati personali al fatto che gli alberghi che offrono WiFi non sono INTERNET POINT ed è stato rimosso un anacronistico obbligo riguardo l'installazione degli apparati. Ma il WiFi libero dov'é?

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